Come influisce la nuova regolamentazione UE sulla deforestazione su esportatori, produttori, importatori e commercianti?

La nuova regolamentazione UE sulla deforestazione, conosciuta come EU Deforestation Regulation (EUDR), influisce su esportatori, produttori, importatori e commercianti. Questo regolamento mira a contrastare la deforestazione nella produzione e nel commercio di prodotti, proteggendo la biodiversità, l'ambiente e i diritti umani. I prodotti interessati includono soia, carne bovina, olio di palma, legno, gomma, cacao e caffè.

Il Parlamento Europeo ha approvato una nuova regolamentazione volta a contrastare la deforestazione globale. La regolamentazione, nota come EU Deforestation Regulation (EUDR), è destinata a fermare la produzione, la commercializzazione, la distribuzione e il consumo di prodotti che comportano la degradazione delle foreste.

Per comprendere l'importanza di questa legge, è importante notare che un'area più grande dell'intera UE è stata distrutta dalla deforestazione negli ultimi 30 anni. Inoltre, circa il 11% delle emissioni totali è stato causato da attività legate alle foreste, secondo i dati dell'IPCC (Pannello Intergovernativo sul Cambiamento Climatico).

Questa nuova regolamentazione mira non solo a proteggere la biodiversità e l'ambiente dal cambiamento climatico, ma sottolinea anche la protezione dei diritti umani e dei popoli indigeni come obiettivi chiave.

Quali prodotti sono interessati?

Il regolamento include fino a 7 materie prime nella lista dei prodotti interessati: soia, carne bovina (solo di manzo), olio di palma, legno, gomma, cacao e caffè. Naturalmente, ciò riguarda anche i prodotti derivati, finali e trasformati, come pneumatici, mobili, cioccolato e pelle.

Il Sistema Armonizzato (HS) classifica ogni merce e prodotto con un numero noto come codice tariffario. L'Allegato EUDR fornisce informazioni più dettagliate su quali codici corrispondano a quali prodotti e materie prime all'interno di ciascuna categoria.

Soia, olio di palma e carne bovina guidano la lista degli alimenti che hanno distrutto la maggior parte delle terre forestali, specialmente in America Latina e nel Sud-est asiatico.

Quali attività coinvolge il regolamento e chi ne è interessato?

L'EUDR coinvolge tutte le aziende (chiamate operatori) che:

  1. Collocano sul mercato dell'UE "prodotti rilevanti" (come vengono definiti i prodotti menzionati in precedenza) (coinvolgendo quindi produttori ed importatori).
  2. Esportano prodotti rilevanti dall'UE (coinvolgendo esportatori e produttori).

Comprende anche i commercianti, ovvero qualsiasi agente che:

  1. Distribuisce merci all'interno dell'UE (che sono già state collocate sul territorio comunitario).

Quali divieti sono delineati?

Secondo il regolamento, i prodotti rilevanti non possono essere collocati sul mercato dell'UE o esportati a meno che non siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

  1. Sono stati prodotti su terre che non hanno subito deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
  2. Sono stati prodotti in conformità con la legislazione sulla produzione di ciascun paese di origine.
  3. Sono stati dichiarati con la dovuta diligenza.

Cos'è la dovuta diligenza e quali obblighi hanno gli operatori e i commercianti in merito al regolamento?

La dovuta diligenza è un certificato o una dichiarazione chiave e obbligatoria applicata agli operatori e ai commercianti.

  • Gli operatori, da un lato, devono raccogliere informazioni e prove che dimostrino che i prodotti rilevanti sono conformi all'articolo 3 del regolamento EUDR (che stabilisce le prohibitions). Devono farlo per 5 anni dopo l'esportazione o l'importazione di tali merci. Gli operatori devono riesaminare il sistema di dovuta diligenza almeno una volta all'anno.
  • La documentazione richiesta include una descrizione, quantità, geolocalizzazione e tracciabilità della produzione, dati e origine del fornitore, insieme a prove di produzione senza deforestazione. Gli operatori sono anche obbligati a effettuare una valutazione dei rischi e adottare misure di mitigazione, dettagliate negli articoli 10 e 11 del regolamento EUDR.
  • I commercianti (sia grandi che piccoli, che gestiscono prodotti rilevanti) devono raccogliere e condividere informazioni con le autorità competenti sulla catena di approvvigionamento in cui partecipano.

E per le PMI?

Gli esportatori, gli importatori e i commercianti di piccole e medie dimensioni devono comunque rispettare gli obblighi di dovuta diligenza. Tuttavia, i requisiti sono leggermente più flessibili. Ad esempio, agli operatori delle PMI non sarà richiesto di fornire la dovuta diligenza per i prodotti pertinenti che hanno già subito tale processo (il Capitolo 2 e l'Articolo 33 contengono ulteriori informazioni).

Anche le entità non categorizzate come PMI, come le microimprese o gli individui, devono presentare una relazione annuale e revisionare il proprio sistema di dovuta diligenza.

Criteri di qualificazione del rischio dell'UE

Il Regolamento UE sulla deforestazione stabilisce che la Commissione europea creerà un database di valutazione del rischio per classificare i paesi in base al loro livello di rischio di deforestazione.

Gli operatori che si riforniscono da paesi a basso rischio possono effettuare una dovuta diligenza semplificata (articolo 13), mentre controlli più rigorosi saranno applicati ai paesi ad alto rischio. Sarà sviluppato un sistema informativo centrale per ricevere le dichiarazioni di dovuta diligenza dagli operatori e facilitare l'identificazione delle spedizioni ad alto rischio.

Quali sanzioni o misure correttive potrebbero affrontare gli esportatori, gli importatori e i commercianti?

  • Le misure correttive (articolo 24) includono la correzione di eventuali violazioni formali, impedendo la commercializzazione o l'esportazione dei prodotti rilevanti, la donazione di prodotti a scopo benefico, tra gli altri.
  • Le sanzioni (articolo 25) vanno da multe proporzionali al danno ambientale e al valore del prodotto, fino alla confisca delle merci, del ricavato dalle transazioni e all'esclusione temporanea (fino a 12 mesi) dai processi di appalti pubblici e dall'accesso al finanziamento pubblico.

E infine... Quando entra in vigore?

Il Regolamento UE sulla deforestazione è entrato in vigore il 29 giugno 2023.

  1. Per la maggior parte delle aziende, sarà applicabile entro il 30 dicembre 2024 (entro tale data tutte le modifiche devono essere state apportate).
  2. Per le piccole e medie imprese, la data è il 30 giugno 2025. Tuttavia, ciò si applica solo ai prodotti di legno coperti dal Regolamento UE sul legno.

Scarica il ranking dei principali importatori statunitensi per settore

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